CODICE DEONTOLOGICO
CONSIGLIO NAZIONALE FNOVI
Terrasini (PA) 12 giugno 2011
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Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico
Art. 1 – Medico Veterinario – Il
Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della
collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo.
In particolare, dedica la sua opera:
- alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in
cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate
o altri prodotti di origine animale;
- alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al
loro benessere;
- alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
- alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai
principi di tutela delle biodiversità, dell’ambiente e della coesistenza
compatibile con l’uomo;
- alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione
sportiva ed esotici;
- alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto
esseri senzienti;
- alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per
un corretto rapporto uomo-animale;
- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione
e alla valutazione dei rischi connessi.
Art. 2 - Definizione - La
deontologia veterinaria è l´insieme dei principi e delle regole che ogni Medico
Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell´esercizio della
professione. L´ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla
responsabilità disciplinare.
Art. 3 - Ambito di applicazione -
Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nella loro
attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti degli utenti.
Art. 4 - Potestà disciplinare -
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione dei comportamenti, nonchè delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l´infrazione.
Art. 5 - Responsabilità disciplinare -
La responsabilità disciplinare deriva dall'inosservanza o dall´ignoranza dei
precetti e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.
Art. 6 - Attività all´estero e attività in Italia dei Medici Veterinari - Nell´esercizio di attività
professionali all´estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche e delle legislazione dello Stato in
cui viene svolta l´attività.
Il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell´esercizio dell´attività
professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla
conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti
in Italia.
Art. 7 - Applicabilità - Le
disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto
all´Albo professionale, anche da coloro che risultino iscritti all´elenco
speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati
membri della comunità europea che abbiano ottenuto l´iscrizione all´Albo ai
sensi della legge 8 novembre 1984, n 750 e successive modifiche.
Art. 8 - Inosservanza -
L´inosservanza o l´ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati
dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell´esercizio
della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile
disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi.
Art. 9 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità – L’esercizio della
professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e
professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia
di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e
impegno.
Art. 10 - Dovere di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve
adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E’ tenuto a
denunciare all’Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non
conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal
proposito mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a
quella del decoro professionale.
Art. 11 - Dovere di aggiornamento professionale – E’ dovere del Medico
Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche,
etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai
settori nei quali è svolta l’attività. E' inoltre dovere dello stesso informarsi
in merito all'attualità e alla evoluzione professionale ed essere a conoscenza
di norme, di leggi e di atti regolamentari di interesse medico veterinario.
Il Medico Veterinario deve, quando richiesto dall’Ordine professionale di
competenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate
condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, oggettivare e
dimostrare i propri percorsi di aggiornamento.
Art. 12 – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve ispirare la
propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro
nell’esercizio della professione.
Art. 13 – Doveri di lealtà e correttezza – Il Medico Veterinario deve
svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
Art. 14 – Dovere di indipendenza intellettuale – Nell’esercizio dell’attività
professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria
indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità,
ideologia politica e sesso.
Art. 15 – Dovere di segretezza e riservatezza – È dovere primario e fondamentale
del Medico Veterinario mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le
informazioni di cui sia venuto a conoscenza a seguito dell’atto professionale,
fatti salvi i casi previsti per Legge.
Art. 16 – Dovere di assistenza – Il
Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di
prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate
allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare
ogni specifica e adeguata assistenza.
Art. 17 – Dovere di tutela – Il
Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio della professione, alla tutela del
benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai
pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e da mangimi.
Art. 18 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale - Il Medico Veterinario deve provvedere
regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi veterinari
nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme
vigenti.
Art. 19 - Ambiente di lavoro – Il
Medico Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti
organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e al decoro della
professione, tali da garantire il corretto svolgimento dell’attività
professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.
Art. 20 - Tutela dell’ambiente – Il
Medico Veterinario deve impegnarsi a salvaguardare l’ambiente e l’ecosistema
evitando l’uso inappropriato di disinfettanti, medicinali e altri prodotti
chimici e utilizzando in modo razionale l’acqua e le energie. Il Medico
Veterinario è tenuto al rispetto delle norme di smaltimento dei rifiuti
prodotti.
Art. 21 – Rapporto fra Colleghi – I
Medici Veterinari iscritti all'Ordine devono svolgere le attività di consulenza,
di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo
sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza,
lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito
e di un civile comportamento; ove non sia possibile risolvere direttamente tale
contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine
promuova iniziative di conciliazione.
Art. 22 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a
collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle
finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la
residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua
condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza.
L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può
convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria
pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro
Ordine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti
valutazioni.
Art. 23 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario
titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con
adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti. Lo
stesso Medico Veterinario deve garantire mezzi e condizioni necessari per
assicurare gli adempimenti professionali richiesti ai collaboratori e sostituti.
Allo stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e
contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate..
Art. 24 – Direzione sanitaria – Il
Medico veterinario nella sua funzione di Direttore Sanitario di strutture medico
veterinarie deve garantire all’interno della struttura stessa, per quanto di sua
competenza, il rispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico,
dell’autonomia e della dignità professionale.
L’incarico deve essere comunicato all’Ordine professionale competente per
territorio.
Art. 25 – Natura del rapporto – L’attività
professionale esercitata dal Medico Veterinario è di natura intellettuale.
Pertanto tale attività è una prestazione di mezzi e non di risultati.
Art. 26 – Dovere di informativa sull’esercizio professionale – È dovere del Medico
Veterinario dare informazioni all’utente sulla propria attività professionale,
secondo correttezza e verità.
Art. 27 – Rapporto di fiducia – Il
rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sull’assunzione della
responsabilità professionale.
Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente.
Il Medico Veterinario, qualora la legge preveda l’identificazione obbligatoria
dell’animale, è tenuto a verificarla ed ad informare il proprietario
relativamente ai doveri di legge.
Art. 28 – Autonomia del rapporto – Il
Medico Veterinario ha l’obbligo di salvaguardare i diritti della clientela nel
miglior modo possibile nell’osservanza della legge, dei principi deontologici e
del consenso informato nella pratica veterinaria.
Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi
inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o affetti da nullità.
Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando,
dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata
alla realizzazione di un’operazione illecita.
Art. 29 – Conflitto di interessi – Il
Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale
quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi. Il conflitto di
interessi si può verificare quando il comportamento e le scelte nonché il
giudizio professionale riguardante l’interesse primario, la salute pubblica, la
salute del paziente, il benessere degli animali, la veridicità dei risultati di
una ricerca, l’oggettività della prestazione d’informazione, le finalità
istituzionali, i diritti del cliente ecc., possa essere alterato da un interesse
secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.
Art. 30 – Comparaggio – Ogni
forma di comparaggio è vietata.
Art. 31 – Inadempienza professionale – Nel
caso di assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata o
negligente assistenza professionale costituisce violazione dei doveri
professionali, qualora non giustificabile o qualora causi rilevante
trascuratezza del dovere di tutela degli animali e dei diritti del cliente.
Art. 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica
veterinaria – È obbligo del
Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di
determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di
malessere dell’animale paziente.
Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di
sofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile
dell’intervento professionale.
Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale,
è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle
soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei
differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le
prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario
nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione,
al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere
soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità
professionale.
Art. 33 – Acquisizione del consenso – Il
Medico veterinario non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica
senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente. Il consenso
deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui, per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze
delle stesse, sia opportuna un’accettazione documentata.
Art. 34 – Eutanasia – L’eutanasia
dell’animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell’etica
professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare
all’animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi
consentiti dalla legge. E’ responsabilità professionale del Medico Veterinario
garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto
con il maggior grado di rispetto possibile e con l’impegno a indurre la morte
nella massima assenza di dolore e stress possibile.
Art. 35 – Medicine non convenzionali –
La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva
competenza del Medico Veterinario.
Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali
e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità
professionale.
Art. 36 – Consegna di documenti –
Il Medico Veterinario deve rilasciare al cliente i documenti diagnostici,
prescrizioni, copia della relazione clinica e restituire ogni documentazione
eventualmente ricevuta dal cliente, qualora ne venga fatta formale richiesta da
parte del cliente stesso. Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione
clinica originale ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto
pagamento.
Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il
consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione a fini
contabili, di archivio storico e di valutazione scientifica.
Art. 37 – Richiesta di pagamento –
Il Medico Veterinario può richiedere al cliente l’anticipazione delle spese e il
versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e ottenere
il giusto compenso al termine dell’incarico.
È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso
di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.
Art. 38 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso – Il Medico Veterinario può
agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento delle proprie
prestazioni professionali.
Art. 39 – Rinuncia all’assistenza –
Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare al contratto professionale
instauratosi con il cliente, a condizione che dia un preavviso adeguato alle
circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fare per non
pregiudicare la sanità ed il benessere dell’animale paziente. Il Medico
Veterinario, fatta eccezione per i casi di palese urgenza, può rifiutarsi di
eseguire le prestazioni professionali richieste da clienti che lo abbiano offeso
o che siano in condizioni di morosità.
Art. 40 – Rapporti con la stampa – Nei
rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico
Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare
dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, e assumendosi
la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare
comunicazione all’Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome
non rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
Art. 41 – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di
titoli inesistenti – L’iscrizione
all’Albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività
professionale di Medico Veterinario.
Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non
posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.
Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in
periodo di sospensione, costituisce violazione del presente Codice e come tale è
sanzionabile.
Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente
reso possibile un’attività irregolare.
Art. 42 – Abuso di professione – Ferme
restando le disposizioni civili e penali in materia, al Medico Veterinario è
vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire chi eserciti abusivamente la
professione; qualora venga a conoscenza di situazioni di abuso di professione è
tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordine competente per territorio.
Art. 43 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici - Il Medico Veterinario deve ispirare
il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel
rispetto delle reciproche funzioni.
Art. 44 – Arbitrato – Il
Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i
doveri di indipendenza e imparzialità.
A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale
o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando
abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto
rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia.
In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti
l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando
all’incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza
che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
Art. 45 - Rapporti con i terzi -
Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto
nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell´esercizio della
professione.
Art. 46 – Tutela della professione – Il
rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell'autonomia, della libertà,
della dignità e del decoro professionale sono garantiti anche nelle convenzioni
che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinari liberi professionisti e i
soggetti pubblici e privati. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di
informare l’Ordine di appartenenza di compiti e adempimenti richiesti anche dal
S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.
Art. 47 - Medico Veterinario dipendente o convenzionato – Il Medico Veterinario che svolge
la professione a rapporto di impiego e di convenzione nell’ambito di strutture
pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine di
appartenenza.
Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente
l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti
che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista. I
predetti professionisti, prima di dare inizio all’attività privata, devono
informarne i competenti Ordini provinciali.
Art. 48 – Cointeressenza – Qualunque
forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale
del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.
Art. 49 – Tempo per l’azione – Il
Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni,
quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi.
Art. 50 – Certificazioni – Il
Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare ciò che ha
direttamente e personalmente constatato. E’ tenuto alla massima diligenza, alla
formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la
responsabilità.
Art. 51 – Prescrizioni – Il
Medico Veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni
farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di salute del paziente
animale destinatario della prescrizione stessa. E’obbligo del Medico veterinario
ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza.
Associazione e Società
Art. 52 – Associazione e Società – I
Medici Veterinari iscritti all'Albo possono associarsi nelle forme consentite
dalla Legge per lo svolgimento della libera professione, a condizione che
l'associazione/società risulti da idoneo atto sottoscritto dai contraenti. Copia
di tale atto deve essere depositato presso l'Ordine di appartenenza dei Medici
Veterinari interessati e presso l'Ordine sul cui territorio si svolge
prevalentemente l’attività professionale di competenza
Art. 53 – Rapporti con altre professioni – Il Medico Veterinario, nell'esercizio
della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei
confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello
della salvaguardia delle specifiche competenze. Eventuali violazioni vanno
segnalate all'Ordine
Art. 54 – Pubblicità – Al
Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria
attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l’onorario e i
costi complessivi delle prestazioni.
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui
rispetto è verificato dall’Ordine provinciale.
Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza
all’informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di
onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta
di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
E’ vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.
Art. 55 – Onorari professionali – Il
Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai
sensi dell’art. 2233 del Codice Civile. Ferme restando le previsioni di legge,
l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla
qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve
essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.
Il Medico Veterinario, in particolari situazioni con carattere di eccezionalità,
può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca
concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
Art. 56 – Norma di chiusura – Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei
principi generali espressi.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri
Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in
funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione. Gli Ordini
provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a far prestare ai nuovi iscritti
il “Giuramento professionale” e a promuoverlo verso tutti gli iscritti.